Elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024, 13:48

Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali

ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, Ufficio Provinciale – Territorio, ha consegnato a questo Comune gli atti di pubblicizzazione delle particelle catastali oggetto di variazione.

In caso di incoerenza: I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.

I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia di cui sopra. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.


 


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