Elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali

Ultima modifica 19 dicembre 2024

Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali

ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, Ufficio Provinciale – Territorio, ha consegnato a questo Comune gli atti di pubblicizzazione delle particelle catastali oggetto di variazione.

In caso di incoerenza: I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.

I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia di cui sopra. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.


 


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