Box e recinzioni per ricovero equidi
Ultima modifica 15 novembre 2021
Con il presente provvedimento viene data attuazione al comma 5 quinquies dell'art. 44 della LR n. 11/2004, come modificato dalla LR n. 29/2019, e all'art. 12, comma 4, di quest'ultima legge regionale. Vengono, infatti, individuate le caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero, la cura e la gestione degli equidi (cavalli, pony, asini, muli, bardotti),
non destinati alla produzione alimentare, nel rispetto delle esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere di tali animali. Le suddette strutture, che non si configurano come allevamento e devono essere prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, sono realizzabili in zona agricola in deroga ai commi 2 e 3 dall'art. 44 della LR n. 11/04, ovvero senza il titolo di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola che rispetti i determinati requisiti minimi, nonché senza la presentazione del piano aziendale.
Si fa innanzitutto presente che per "equidi" - ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) della LR n. 9/2018 - s'intendono "gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea" e, più chiaramente, la famiglia degli equidi che attualmente è rappresentata dal solo genere degli equini, quali i cavalli, i pony, gli asini e i relativi
ibridi sterili (muli e bardotti).
Nella zona agricola, ai sensi e per gli effetti del comma 5 quinquies) dell'art. 44 della LR n. 11/2004 e ss.mm.ii., viene dunque consentita la realizzazione di box e recinzioni per il ricovero di questi animali "in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3", ovvero in assenza di:
- requisiti di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola, di cui lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 44 della LR n. 11/2004 (iscrizione SISP, occupazione ad almeno un'unità lavorativa iscritta all'INPS, redditività minima);
- presentazione del piano aziendale, con i contenuti specificati al comma 3 dell'art. 44 della LR n. 11/2004, per l'approvazione da parte del SUA di AVEPA.
Tuttavia, va evidenziato che le strutture in oggetto possono essere realizzate, nella zona agricola e con le deroghe sopra specificate, solamente per il ricovero di quegli equidi "non destinati alla produzione alimentare", ovvero dichiarati NON DPA ai sensi dell'articolo 8 della legge 1 agosto 2003, n. 200, quindi esclusi a vita e in modo irreversibile dalla possibilità di essere macellati.
Inoltre, la realizzazione di tali strutture è consentita, sempre nella zona agricola e con le deroghe sopra riportate, "a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento" ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.