Tributi: aliquote - modulistica - regolamenti
Ultima modifica 31 gennaio 2024
Addizionale comunale all'IRPEF
L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è stata istituita con Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n.360, a decorrere dal 1° gennaio 1999.L'importo dovuto si calcola applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'I.R.P.E.F., al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dal Comune per l'anno di riferimento.
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Canone Unico Patrimoniale
Il canone unico sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
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Imposta di Soggiorno
L'imposta di soggiorno, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/03/2018, sarà in vigore dal 1° settembre 2018, come previsto con deliberazione della Consiglio Comunale n° 20 del 29/06/2018.
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IMU Imposta Municipale Propria - componente IUC (in vigore fino al 31/12/2019)
L’IMU, imposta municipale propria, introdotta dalll’art. 13 del decreto legge 06/2/2011 n. 201, disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014) è rimasta in vigore fino al 31.12.2019.
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TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili (in vigore fino al 31/12/2019)
Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 01.01.2014 ed è rimasto in vigore fino al 31.12.2019.
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NUOVA IMU (in vigore dal 01/01/2020)
A decorrere dal 1 gennaio 2020 è stata istituita la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI.Il Regolamento comunale recante la disciplina dell’imposta è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 02 luglio 2020
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Valore aree edificabili
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il Comune ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ha la possibilità di stabilire dei valori di riferimento ai fini del versamento dell’IMU; tali valori, non vincolanti né per il Comune né per il contribuente, possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell’imposta.