Decadenza degli ambiti del P.I. soggetti a strumento urbanistico attuativo (anno 2025)
Ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2026, 10:13
Si avvisa che con provvedimento prot. n. 814 del 23/01/2026 è stata disposta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e degli indirizzi operativi approvati con delibera di G.C. n. 135 del 13/11/2023, la decadenza delle previsioni di Piano degli Interventi vigente per quanto attiene la classificazione urbanistica dell’immobile censito al Fg. 12 particella 1622.
A decorrere dal 01/01/2026 pertanto, l’immobile censito al Fg. 12 particella 1622 deve quindi intendersi riclassificato come “area non pianificata interna al centro abitato” all’interno della quale, fino all’approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
Provvedimento sotto riportato.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 08/10/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ed in fase di pubblicazione, sono state individuate le aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti urbanistici attuativi (zona C2), comunque denominati, come definiti dall'art. 19 della Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004, di cui non risultano approvati né i relativi progetti esecutivi né una convenzione urbanistica e pertanto devono ritenersi decaduti ai sensi dell'art. 18 comma 7 e 7bis della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.
I proprietari interessati, aventi titolo o loro delegati, possono presentare una specifica richiesta di proroga del termine quinquennale, ovvero finalizzata alla conferma dell'attuale classificazione urbanistica come "zona C2" entro e non oltre il giorno 14/11/2025 ore 12:00.
Il positivo accoglimento della richiesta è subordinato a:
- la richiesta dovrà essere presentata entro il giorno 14/11/2025 ore 12:00;
- l'attuale classificazione urbanistica potrà essere mantenuta previo versamento di un contributo determinato nello 0,1% (zerovirgolauno per cento) del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU in attuazione dell’art. 18 comma 7bis della L.R. 11/2004 (nell'eventualità prendere contatto con l'Ufficio Tributi);
- che l’omesso o il parziale versamento di detto contributo, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno successivo al presente atto, comporterà l’immediata decadenza delle previsioni urbanistiche in argomento e troverà conseguentemente applicazione quanto previsto al comma 7 dell’art. 18 della L.R. 11/2004;
- di considerare la data del 31/12/2025 il primo termine entro il quale effettuare il predetto versamento;
- a decorrere dal 30/12/2025 quindi, per gli ambiti di trasformazione o espansione soggetti a strumento urbanistico attuativo (come individuati nell' Allegato Sub A), per i quali non sia stata presentata la suddetta richiesta, le relative previsioni del Piano degli Interventi devono ritenersi decadute e, conseguentemente, per i medesimi ambiti troverà applicazione quanto disposto dall’art. 33 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.
Allegati:
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