Imposta di Soggiorno

Ultima modifica 23 gennaio 2024

L'imposta di soggiorno, adottata  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/03/2018, sarà in vigore dal 1° settembre 2018, come previsto con deliberazione della  Consiglio Comunale n° 20 del 29/06/2018.


A COSA SERVE?
Il gettito dell'imposta, che per espressa previsione di legge deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, oltreché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali, sarà concretamente destinato a promuovere in via prioritaria il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macro-obiettivi:

  • creazione e promozione nazionale e internazionale della destinazione “Terre di Asolo e Monte Grappa”;
  • creazione e gestione del brand “Asolo Monte Grappa”;
  • rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza attraverso l’uso di nuove tecnologie;
  • elaborazione di prodotti turistici (anche in accordo con altre amministrazioni comunali) elaborati sulla base di:
    • specifiche ricerche di mercato;
    • creazione di strutture ed infrastrutture intorno agli attrattori del territorio;
  • creazione di una rete distributiva dei prodotti e promozione degli stessi.

CHI PAGA L'IMPOSTA?
Sono soggetti al pagamento dell'imposta tutti coloro che pernottano in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l'imposta al gestore della struttura, che ne rilascia quietanza. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, tra le suddette strutture sono comprese, oltreché tutte quelle previste dal T.U. Regionale sul turismo, anche gli agriturismi e gli alloggi privati destinati a locazione breve.


CHI È ESENTE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA?
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

  • i minori entro il quattordicesimo anno di età;
  • portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 20 persone;
  • gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire, nella nostra città, per esigenze di servizio;
  • i malati che effettuano terapie, chi assiste i degenti ricoverati o i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune in ragione di un accompagnatore se il paziente è maggiorenne e di due accompagnatori se il paziente è minore (subordinato alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero);
  • studenti che soggiorno in loco per frequentare gli studi.
  • i residenti nel Comune di Mussolente

COSA DEVONO FARE I GESTORI?
I gestori della struttura, ivi comprendendovi gli esercenti attività agrituristica e coloro i quali stipulano contratti di locazione breve, devono:

  • informare, in appositi spazi, i propri ospiti delle modalità di applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta;
  • al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale relativa ai pernottamenti, l’ospite deve pagare anche l’imposta di soggiorno; la struttura ricettiva dà conto dell’avvenuto pagamento con l’indicazione specifica dell’importo dell’imposta nella stessa ricevuta/fattura fiscale oppure mediante rilascio di ricevuta a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno;
  • comunicare al Comune di Mussolente con cadenza trimestrale, e quindi entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre, mediante l'apposita procedura telematica “UNICOM” (già in uso per la compilazione dei dati statistici sulle presenze turistiche ed utilizzabile anche per l'esportazione dei dati destinati al portale della Questura):
      • il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del quadrimestre stesso;
      • il relativo periodo di permanenza;
      • il numero dei soggetti esenti,
      • i nominativi e relativi riferimenti fiscali degli ospiti che non hanno versato l’imposta;
      • l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima;
      • eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
  • con la medesima cadenza trimestrale, procedere al riversamento al Comune di Mussolente dell'imposta di soggiorno incassata dagli ospiti che hanno pernottato nella propria struttura ricettiva / agriturismo / appartamento.
  • entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, presentare la dichiarazione annuale. La dichiarazione va effettuata online sul sito www.agenziaentrate.gov.it/ compilando la modulistica disponibile nell'area riservata di Fisconline, Sezione Area servizi, sezione dichiarazioni.
  • Le modalità di pagamento ammesse sono:

Il pagamento dell'imposta di soggiorno va effettuato tramite la piattaforma PagoPa, accessibile dal seguente link: PagoPA

 

 

QUANTO SI PAGA?
L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, con le esenzioni sopra riportate. Le tariffe attualmente in vigore sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 15/03/2018, confermate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 99 del 17/10/2018, n. 92 del 14/10/2019, n. 108 del 10.11.2020, n. 64 del 25/10/2021 e n. 12 del 6/02/2023, e sono le seguenti:


TIPOLOGIA STRUTTURA TARIFFA (per persona e per pernottamento)

- Agriturismi 1,00

- Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso Residenze turistiche alberghiere
Campeggi, villaggi turistici
1 stella 1,50

- Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso Residenze turistiche alberghiere
Campeggi, villaggi turistici
2 stelle 1,50

- Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso Residenze turistiche alberghiere
Campeggi, villaggi turistici
3 stelle 1,50

- Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso Residenze turistiche alberghiere
Campeggi, villaggi turistici
4 stelle 2,00

- Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso Residenze turistiche alberghiere
Campeggi, villaggi turistici
5 stelle 2,00

- Alloggi turistici, case per vacanze,
unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed&breakfast
(precedentemente denominati esercizi extralberghieri) 1,00

- Locazioni Turistiche 1,00

- Campeggi 0,50

- Sosta Camper 0,50

La fascia di prezzo fa riferimento al costo del pernottamento pro capite, al lordo di IVA e di eventuali oneri commissionali.


SONO PREVISTE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZE?
Allo stato attuale della normativa il soggetto passivo d'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive / agriturismi / immobili privati concessi in locazione breve situati nel territorio del Comune di Mussolente, mentre i relativi gestori assumono la qualifica giuridica di agenti contabili.
Per quanto sopra detto, occorre pertanto distinguere due ipotesi diverse.


Inadempienze del soggiornante
Qualora chi pernotta nelle strutture ricettive si rifiuti di corrispondere l'imposta di soggiorno, il gestore dovrà far compilare e sottoscrivere allo stesso l'allegato “Modulo rifiuto pagamento imposta compilato dall'ospite”. Qualora l'ospite si rifiuti, oltreché di pagare l'imposta di soggiorno, anche di compilare il modulo di cui sopra, il gestore dovrà necessariamente provvedere a compilare e sottoscrivere direttamente l'allegato “Modulo rifiuto pagamento imposta compilato dal gestore”.
Il Comune di Mussolente, in base alle dichiarazioni ricevute, procederà poi al recupero dell'imposta evasa nei confronti dell'ospite della struttura che non rientra in nessuna delle previste ipotesi di esenzione, aumentata delle sanzioni e degli interessi.


Inadempienze del gestore

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.

Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrative pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6, co.1,2,3 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689

Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Modalità per l'assolvimento degli adempimenti riguardanti l'imposta di soggiorno
Istruzioni per l'uso del sistema automatico per compilare i dati relativi ad arrivi e presenze per fini ISTAT ed Imposta di Soggiorno; è possibile esportare i dati per effettuare l’inserimento sul portale della Questura.
Per accedere alla pagina contenente le istruzioni operative costantemente aggiornata, seguire questo LINK

Per accedere alla piattaforma UNICOM, seguire questo LINK

 
IMPORTANTE
In caso di malfunzionamento del software relativo all'Imposta di Soggiorno o dubbi sul suo corretto utilizzo, è possibile contattare in chat on-line direttamente su Unicom dal lunedì al venerdì con orario 10:00/12:30 e 14:30/17:30
 
PER LA SINCRONIZZAZIONE DEL GESTIONALE contattare l'Ing. Vittoro Caputo:
348/0816873
v.caputo@connectisweb.com


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot